
La crescente richiesta di contromisure verso l’intrusione o la minaccia portata con droni, ci stimola a trattare l’argomento, certamente dal punto di vista delle soluzioni tecniche, ma prima ancora inquadrando il tema nel contesto giuridico
Dalla chiacchiera da bar, fino alla discussione ufficiale, ci si domanda sempre più spesso come è legittimo che si evolva uno scenario tipico: un drone entra nello spazio immediatamente sovrastante un’abitazione privata, si avvicina alle finestre, segue una persona, la riprende, trasporta un oggetto oppure assume un comportamento ancora più minaccioso; fino all’ipotesi estrema nella quale l’arnese volante venga utilizzato come vera e propria piattaforma di aggressione; in tali frangenti, il proprietario dell’abitazione, o comunque la persona che si sente minacciata, può fare qualcosa per fermarlo?
E, soprattutto, può neutralizzarlo? Con quali mezzi?
La domanda è meno semplice di quanto sembri, perché coinvolge contemporaneamente diritto penale, disciplina aeronautica, tutela della proprietà e della riservatezza, regolazione dello spettro radio e, ormai, tecnologie Counter-UAS capaci non soltanto di rilevare un drone ma anche di interferire, più o meno selettivamente, con i suoi collegamenti radio.
Occorre, allora, partire sgombrando il campo da una semplificazione: non è prudente sostenere che esista nell’ordinamento italiano una norma generale formulata nei termini “è vietato abbattere un drone”.
Infatti, non risulta una disposizione generale costruita in questi termini.
Esistono invece norme che tutelano vari interessi: beni, persone, sicurezza della navigazione, aeromobili, comunicazioni radio e incolumità pubblica; tali norme, a seconda delle caratteristiche del mezzo e delle circostanze concrete, possono rendere penalmente rilevante la distruzione di un drone altrui o la sua caduta.
È una differenza, che fa la differenza!
Ancora più importante è evitare la tentazione di un altro automatismo logico, cioè quello secondo cui qualunque oggetto che nel linguaggio comune chiamiamo “drone” dovrebbe essere automaticamente trattato, per qualsiasi norma e soprattutto per qualsiasi norma penale, allo stesso modo di un aeromobile tradizionale.
Bisogna comprendere prima di tutto che cosa è, giuridicamente, un drone
Il termine “drone” è essenzialmente colloquiale e commerciale; la normativa contemporanea utilizza soprattutto le espressioni “aeromobile senza equipaggio” e “UAS”, Unmanned Aircraft System.
Il Regolamento europeo di attuazione UE 2019/947 descrive un sistema aeromobile senza equipaggio, UAS, come: «un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto»; cioè il solo velivolo non è veramente autonomo, ma è parte di un sistema normalmente schematizzabile come “drone-sistema di controllo a distanza-operatore umano remoto”, anche perché il regolamento in argomento, ad oggi non contempla la possibilità che l’operatore umano sia del tutto assente; tale ipotesi sarebbe tecnicamente realizzabile, ma ci si collocherebbe in un ambito “fuorilegge”, contra legem, per l’esattezza
La stessa normativa disciplina espressamente anche aeromobili delle classi più leggere e ricorda, ad esempio, che quelli della classe C4 sono «spesso utilizzati da operatori di aeromodelli».
Il sistema europeo attualmente vigente ha, dunque, in parte superato la vecchia contrapposizione italiana tra UAS/SAPR e aeromodello; ed è utile ricordarlo perché, nel precedente regime ENAC, la distinzione era invece molto netta.
Il vecchio Regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto stabiliva: «Gli Aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo.»
Lo stesso regolamento distingueva infatti i mezzi aerei a pilotaggio remoto in SAPR e aeromodelli ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice della navigazione.
Quel regolamento, però, non rappresenta più il regime generale vigente: ENAC stessa informa che è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UAS-IT nel 2021, nel nuovo quadro europeo.
La conseguenza è sottile ma importante: oggi non sarebbe corretto sostenere semplicemente che un piccolo quadricottero, per il solo fatto di avere peso e prestazioni modesti, sia necessariamente estraneo alla categoria europea degli aeromobili senza equipaggio. Ecco allora che la normativa UAS europea comprende anche macchine molto piccole.
Ma da questo non consegue automaticamente che ogni riferimento alla parola “aeromobile” contenuto in qualsiasi norma italiana, e in particolare in una norma penale scritta molti decenni prima dell’avvento dei droni, possa essere applicato senza ulteriore interpretazione a qualunque piccolo UAS contemporaneo.
Si tratta di due questioni differenti.
Il problema dell’articolo 428 del codice penale
La criticità, dovuta ad un certo anacronismo di norme preesistenti, emerge chiaramente quando si considera una norma molto severa del codice penale; l’articolo 428, individuato come “Naufragio, sommersione o disastro aviatorio”, stabilisce: «Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.»
La disposizione aggiunge che essa si applica anche a chi cagiona la caduta di un aeromobile di propria proprietà «se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica».
Sarebbe però affrettato ricavare da questa disposizione la formula: “chi abbatte un drone commette il reato previsto dall’articolo 428”.
La norma è inserita tra i delitti contro l’incolumità pubblica ed è rubricata con riferimento al “disastro aviatorio”. Quando si parla di un quadricottero di poche centinaia di grammi, si pone quindi un problema interpretativo che non può essere ignorato.
Bisogna chiedersi se quel particolare UAS sia “aeromobile” nel significato richiesto dalla specifica fattispecie penale e se la condotta concreta rientri effettivamente nel tipo di evento che la disposizione intende reprimere.
La questione è particolarmente delicata perché nel diritto penale operano il principio di legalità e il divieto di analogia sfavorevole all’imputato.
Non basta quindi osservare che il Regolamento europeo utilizza l’espressione “aeromobile senza equipaggio” per concludere automaticamente che qualsiasi disposizione penale storicamente riferita all’aeromobile trovi identica applicazione a ogni oggetto oggi classificato come UAS.
Occorre verificare la singola fattispecie concreta.
Ed è proprio per questo che, allo stato delle fonti esaminate, non appare corretto presentare l’articolo 428 come se costituisse semplicemente il “divieto di abbattere droni”.
Non esiste però neppure un diritto generale ad abbattere droni “scomodi”
L’assenza di una norma formulata espressamente come “è vietato abbattere un drone” non significa affatto che il proprietario di un terreno possa distruggere liberamente qualunque drone gli dia fastidio.
Il danneggiamento di un bene altrui può assumere rilevanza penale quando ricorrono i presupposti delle relative fattispecie; a seconda delle caratteristiche del mezzo e della situazione potrebbero inoltre entrare in gioco norme relative alla sicurezza della navigazione, all’incolumità delle persone o ad altri interessi tutelati.
Bisogna quindi abbandonare due affermazioni ugualmente semplicistiche.
La prima è: “Il drone è un aeromobile e quindi non può mai essere abbattuto.”
La seconda è: “Non esiste un divieto specifico, quindi posso abbatterlo.”
Il diritto funziona diversamente: bisogna prima qualificare il mezzo, poi la condotta del suo operatore, quindi la condotta di chi interviene contro di esso e, infine, verificare l’eventuale presenza di una causa di giustificazione.
Restano salvi i diritti di eventuali parti coinvolte loro malgrado e costrette a subire danno o nocumento.
Il drone come piattaforma volante
Per comprendere realmente il problema è utile smettere per un momento di concentrarsi sulla classificazione aeronautica e osservare invece che cosa sta facendo concretamente il mezzo.
Prendiamo quattro quadricotteri tecnicamente identici.
Il primo vola per finalità ricreative.
Il secondo viene utilizzato per effettuare riprese intrusive di una persona.
Il terzo trasporta all’interno di un istituto penitenziario telefoni, sostanze stupefacenti o altri oggetti vietati.
Il quarto trasporta un dispositivo offensivo oppure viene deliberatamente utilizzato per colpire una persona.
La piattaforma volante può essere identica, ma la situazione giuridica non lo è affatto.
Questo permette di vedere il drone per ciò che tecnologicamente è: una piattaforma aerea programmabile sulla quale possono essere installati sistemi ulteriori.
Telecamera, sensore termico, apparato di telecomunicazione, dispositivo di consegna, payload commerciale e, nelle ipotesi criminali o belliche, anche un payload offensivo.
Il diritto di difesa non può quindi dipendere esclusivamente dall’etichetta attribuita alla piattaforma; deve necessariamente considerare anche la natura dell’azione che attraverso quella piattaforma viene compiuta.
Dall’intrusione all’aggressione
Un drone che passa sopra una proprietà privata non equivale a un drone che staziona davanti alla finestra di una camera da letto.
E quest’ultimo non equivale, ancora, a un drone che si dirige intenzionalmente contro una persona.
Occorre quindi ragionare per intensità crescente dell’offesa.
A seconda delle circostanze, la semplice presenza può essere perfettamente lecita oppure costituire una violazione della disciplina UAS.
Parimenti, una ripresa può sollevare problemi di riservatezza e protezione dei dati.
Un’attività reiterata può assumere caratteristiche moleste o persecutorie.
Il trasporto di materiale illecito costituisce ancora un’altra ipotesi.
Infine, quando il drone diventa materialmente lo strumento attraverso il quale viene portata un’offesa alla persona, il problema cambia natura.
Non stiamo più discutendo soltanto di aviazione, bensì stiamo discutendo di aggressione.
La legittima difesa non distingue tra aggressore vicino e aggressore remoto
L’articolo 52 del codice penale stabilisce: «Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.»
La norma non richiede che l’aggressore sia fisicamente davanti alla vittima; ciò che richiede è un pericolo attuale, un’offesa ingiusta, la necessità di difendere un diritto e la proporzione tra difesa e offesa.
Se una persona utilizza un drone per aggredirne un’altra, la distanza fisica tra pilota e vittima non fa venir meno l’aggressione; il drone diventa semplicemente il mezzo attraverso il quale l’offesa viene portata.
La questione giuridica corretta diventa allora: quale reazione era necessaria e proporzionata per interrompere quell’offesa?
Distruggere il drone aggressore!
Questa non è la conclusione ultima del ragionamento, bensì sarà il punto di partenza del necessario approfondimento.
Sei interessato a questo argomento?
Grazie per aver seguito fin qui.
Ermanno Pasquali